Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

L’RLS è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La prima comparsa di questo termine è rintracciabile nel famoso decreto legislativo 626/94norma sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. L’attuale ruolo, le responsabilità e i suoi compiti sono però ben definiti nel decreto legislativo 81/2008 e il successivo 106/2009. La 626/94 identifica l’RLS come “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. Già nel lontano 1989, l’art. 11 della direttiva CEE n. 89/391 del 12 giugno affermava che “i datori di lavoro consultano i lavoratori e/o i loro rappresentanti e permettono la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti in tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute durante il lavoro”. È con il decreto legislativo 81/2008 che nasce il TUSLtesto unico sulla sicurezza sul lavoro. L’RLS non deve controllare e vigilare sulla sicurezza degli ambienti di lavoro, ma deve farsi portavoce dei lavoratori e comunicare al datore di lavoro le problematiche che possono emergere. Il suo ruolo di portavoce è legittimato dal fatto che conosce le normative ed è riconosciuto dai lavoratori come loro rappresentante. È inoltre chiamato a collaborare con il datore di lavoro insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (SPPA) e al medico competente. Il Ministero del Lavoro ha sottolineato l’importanza di coinvolgere i RLS durante le ispezioni delle autorità competenti sia prima che durante il sopralluogo ispettivo, al fine di acquisire dati e informazioni più precise riguardanti le situazioni di rischio dell’azienda.

Circolare del Ministero del lavoro del 16 giugno 2000, n. 40

È interesse e dovere del datore di lavoro agevolare l’esercizio di tale funzione del rappresentante, senza irragionevoli limitazioni di spazio o di tempo, fornendo luoghi idonei e concordando orari di consultazione (…).

(…) Tenuto conto della circostanza che il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere tutte le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, si ritiene che la consegna del documento di valutazione dei rischi costituisca _ ove obiettive esigenze tecniche, organizzative, di sicurezza non la rendano praticabile _ la migliore espressione del principio di collaborazione tra le parti, cui è impostato il nuovo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro.

I compiti del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Numerosi sono i compiti e le responsabilità dell’RLS; fra questi, i più importanti:

l’accesso nei luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni

la conoscenza delle informazioni e della documentazione aziendale sulla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali

l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori

la formulazione di osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti

la possibilità di fare proposte sulle attività di prevenzione

la comunicazione, al responsabile dell’azienda, dei rischi individuati nel corso della sua attività

la possibilità di far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Per tutte le segnalazioni o informazioni inerenti i temi della sicurezza in azienda potete scrivere a:

rls@cooperativanuovavita.com

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