White List

Le White List sono elenchi istituiti presso ogni Prefettura che hanno lo scopo di rendere più efficaci i controlli antimafia rispetto alle attività imprenditoriali considerate più a rischio di infiltrazioni mafiose. Per questo l’iscrizione all’elenco White List è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica amministrazione.

Tuttavia, anche se un’impresa non intende partecipare a gare d’appalto o comunque ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l’iscrizione all’elenco White List può rappresentare un elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati.

Le attività definite come maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose (a prescindere che siano esercitate in maniera primaria/prevalente o secondaria) per cui è possibile l’iscrizione nell’elenco White list sono riportate all’art.1, comma 53 della Legge 190/2012 e sono le seguenti:

  • estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  • confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  • noli a freddo di macchinari;
  • fornitura di ferro lavorato;
  • noli a caldo;
  • autotrasporti per conto di terzi;
  • guardiania dei cantieri;
  • servizi funerari e cimiteriali;
  • ristorazione, gestione delle mense e catering;
  • servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L’elenco può essere soggetto a variazioni con apposito Decreto del Ministero dell’Interno.

È importante precisare che l’iscrizione alla White List sostituisce la comunicazione ed anche l’informazione antimafia liberatoria, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. Quindi, una volta iscritte nelle White List, le imprese non dovranno presentare altri documenti alle pubbliche amministrazioni ai fini della cosiddetta “liberatoria antimafia”.

Per poter essere iscritte nell’elenco White List, le imprese devono presentare un’apposita istanza alla Prefettura territorialmente competente, ossia alla Prefettura della provincia in cui l’impresa ha la propria sede legale.

A seguito della presentazione dell’istanza di iscrizione, la Prefettura territorialmente competente verifica:

  • l’assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);
  • l’assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa di cui all’art. 84, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia).

Se le verifiche danno esito positivo, la Prefettura dispone l’iscrizione dell’impresa nell’elenco pubblicato sul sito. Nel caso in cui emergano condizioni ostative, la stessa rigetta l’istanza di iscrizione comunicandolo all’impresa interessata.

Eventuali modifiche degli organi sociali (soci, amministratori e collegio sindacale) devono essere segnalate alla Prefettura territorialmente competente entro 30 giorni, tramite l’apposita modulistica presente all’interno della sezione del sito dedicata alla White List.

Entro 30 giorni dalla scadenza (l’iscrizione nell’elenco White List ha una durata di 12 mesi dalla data di iscrizione indicata nell’elenco accanto al numero di iscrizione e non 12 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di iscrizione), l’impresa che ha interesse a mantenere la propria iscrizione nell’elenco White List dovrà comunicare l’interesse a permanere tramite l’apposita modulistica rinvenibile nella sezione del sito dedicata.

La mancata comunicazione dell’interesse a permanere entro 30 giorni dalla scadenza comporta la cancellazione dall’elenco White List. Le imprese che non presentano la comunicazione di interesse a permanere devono pertanto procedere con nuova iscrizione.

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